Il Partenio Un territorio da amare!!!

qualità partenio
Premessa

Regolamento d'uso del marchio collettivo
"QUALITA' PARTENIO"

L’Ente Parco Regionale del Partenio nell’ambito delle proprie finalità istitutive e nel rispetto delle norme in vigore intende promuovere le attività e le produzioni presenti nel proprio territorio attraverso la creazione di un marchio collettivo ai sensi dell’articolo 2570 del Codice Civile e del Reg. CE 40/94.

Il Marchio è proposto con l’obiettivo di contraddistinguere le produzioni di qualità e garantire l’origine e la natura di determinati prodotti, merci o servizi, attraverso la certificazione e un sistema di controllo.

qualità partenio
Qualità Partenio regolamento

Articolo 1 – Titolarità, denominazione ed uso del marchio

1.Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato “Qualità Partenio” di cui è titolare l’Ente
Parco Regionale del Partenio in seguito indicato semplicemente come “Ente Parco”.
Il soggetto legittimato a rappresentare l’Ente Parco è il Presidente dell’Ente, secondo quanto stabilito dall’art. 6 della L. R.
Campania n. 33/1993.
Di tale marchio l’Ente Parco verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

Articolo 2 – Finalità del marchio

La finalità del marchio collettivo “Qualità Partenio” è quella di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi che
sono realizzati all’interno della zona geografica identificata dal marchio stesso e che hanno come obiettivo il miglioramento
della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell’area. In particolare il marchio è
istituito al fine di:
– consentire la promozione del territorio e dei suoi prodotti;
– salvaguardare il patrimonio tradizionale, le produzioni tipiche e l’artigianato locale;
– incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio e
con le sue esigenze di conservazione;
– promuovere la commercializzazione e il consumo dei prodotti tipici e tradizionali locali contribuendo alla
conservazione della biodiversità del territorio;
– incentivare l’imprenditoria e l’economia locale;
– consentire ai consumatori una immediata identificazione dei prodotti/attività che sono proprie dell’area;
– valorizzare l’immagine del prodotto attraverso il marchio nelle aree di produzione e consumo garantendo un
maggiore valore aggiunto ai produttori conferenti nonché nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in
materia di sanità, sicurezza ed ambiente;
– aumentare il livello qualitativo dell’offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo
ambiente naturale;
– garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l’accesso ai servizi ed ai prodotti a
minor impatto ambientale;
– semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un’immagine unitaria che l’utente finale possa
riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell’offerta del territorio denominata “Qualità Partenio”.

Articolo 3 – Prodotti e servizi per i quali è possibile richiedere la concessione dell’uso del marchio

1. L’Ente Parco intende pertanto promuovere le produzioni ed i servizi individuati di seguito e meglio identificati
nell’Allegato 2:

AGROALIMENTARE TIPICO
• Torrone
• Funghi, tartufi e prodotti del sottobosco
• Castagne
• Nocciole
• Insaccati, salumi
• Prodotti lattiero – caseari
• Vino, liquori e distillati
• Frutta, ortaggi, cereali e trasformati
• Miele
• Pane, prodotti da forno e paste alimentari

ARTIGIANATO TIPICO
• Oggettistica tipica in legno
• Oggettistica in ceramica e terracotta
• Oggetti e arredi in materiali da intreccio
• Prodotti manifatturieri tipici realizzati in ferro battuto ed altri materiali metallici
quali rame, bronzo, etc.
• Prodotti manifatturieri da filati: merletti, trine, pizzi e ricami

SETTORE TURISTICO
• Servizi di ristorazione, agriturismi, alberghieri ed extra alberghieri;
• Servizi guida turistica, naturalistica e di educazione ambientale;
• Servizi di animazione territoriale e turistica;
• Servizi del settore agricolo;
• Servizi per il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari ed artigianato locale.
Tali prodotti e servizi devono essere presenti sul territorio rientrante nell’area del Parco del Partenio e nelle aree contigue
(come indicate nel Piano del Parco Regionale del Partenio). In ogni caso la Commissione valuterà di volta in volta le
specifiche “eccellenze” che richiederanno l’utilizzo del marchio “Qualità Partenio” prodotte nei paesi limitrofi a quelli del
Parco.

Qualità Partenio home1

Articolo 4 – Soggetti che possono richiedere la concessione dell’uso del marchio

Possono richiedere la concessione dell’uso del marchio “Qualità Partenio”:
– imprese agricole in forma individuale o associata;
– imprese forestali in forma individuale o associata;
– impresa agroalimentare in forma individuale o associata;
– imprese del commercio e del turismo in forma singola o associata;
-imprese artigiane in forma individuale o associata;
– cooperative;
– consorzi;
– associazioni;
Il marchio “Qualità Partenio” può essere richiesto anche per prodotti già registrati ai sensi del Reg. CEE 510/2006 che
riguardano:

– denominazione di origine protetta (DOP)
– indicazione geografica protetta (IGP)

Tali imprese o associazioni devono soddisfare le seguenti condizioni per l’iscrizione nell’apposito Registro:
– devono avere sede e svolgere la propria attività all’interno dei comuni ricadenti nel perimetro dell’area protetta e nelle aree
contigue. Nel caso di imprese con più unità locali le produzioni o i servizi per le quali può essere utilizzato il marchio sono
solo quelle dalle unità locali ricadenti nell’area Parco (In ogni caso la Commissione valuterà le “eccellenze” che
richiederanno l’utilizzo del marchio “Qualità Partenio” prodotte nei paesi limitrofi a quelli del Parco).
– devono rispettare quanto previsto dal presente Regolamento;
– avere l’iscrizione alla Camera di Commercio e dell’Artigianato;
– possedere la Partita Iva e/o Codice Fiscale

Partenio

Per ottenere la licenza d’uso del Marchio “Qualità Partenio” occorre presentare apposita domanda (come da fac-simile
allegato), corredata dai seguenti documenti:
a) una relazione da cui risulti la descrizione dell’attività svolta (sede, oggetto, amministratore, soci);
b) una relazione da cui risulti l’origine, la tipicità e la qualità del prodotto o servizio che si intende certificare specificando,
quindi, le caratteristiche qualitative e la tracciabilità del prodotto e nel caso di lavorazione e trasformazione, anche gli
ingredienti utilizzati; la relazione dovrà contenere anche connotati di provenienza che dimostrino rapporti di relazioni di
forniture e scambi di conoscenza;
c) una dichiarazione dalla quale risulti l’obbligo ad utilizzare il marchio solo in relazione ai prodotti per i quali si chiede la
licenza;
d) autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 30/06/20003 D.Lgl. 196 e s.m.i.)
Le aziende devono inoltre dimostrare di possedere negli ultimi cinque anni i seguenti condizioni:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia
stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a 3 anni o sentenza di condanna per
reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di
un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la
Pubblica Amministrazione) e VII (delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio) del Libro II del Codice
Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, sequestro di persone a scopo di estorsione, rapina;
c) non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici-ambientali secondo le disposizioni vigenti;
d) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli
articoli 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con regio Decreto 16/03/1942 n. 267;
e) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio
1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, e 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. o non siano in corso procedimenti penali per reati di
stampo mafioso.
Tutti i requisiti sopra specificati verranno autocertificati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro.
La Commissione di gestione di cui al successivo articolo 5 si riserva, in ogni caso, di verificare l’effettivo possesso dei
requisiti stessi.

castagne_fronte-e1444245716286

Articolo 5 – Commissione di gestione- funzioni e composizioni

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita, presso l’Ente Parco, una Commissione di
gestione composta da cinque membri:
– il Presidente dell’Ente Parco, o suo delegato, con la funzione di Presidente della Commissione;
– il Responsabile coordinatore del marchio, nominato all’atto dell’approvazione del seguente regolamento;
– due componenti;
– un rappresentante delle attività produttive presenti nel territorio del Parco.
La Commissione viene nominata dal Presidente del Parco del Partenio con proprio Decreto e dura in carica 3 anni.
2. La Commissione:
– verifica la documentazione fornita dalle aziende;
– sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento d’uso;

– stipula apposita convenzione tra beneficiario e Ente Parco per il corretto utilizzo del marchio “Qualità Partenio”;
– esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all’uso del marchio da parte dell’impresa;
– prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento delle norme del presente Regolamento ed individua, eventualmente, la possibilità di approvare singoli e specifici disciplinari di settore;
– coordina e svolge l’attività di controllo e vigilanza, stabilendo le eventuali sanzioni da applicare;
– Le decisioni della Commissione di gestione per la concessione dell’utilizzo del marchio “Qualità Partenio” sono
insindacabili;

nocciole

Art. 6 – Funzionamento della Commissione:

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in riferimento alle
richieste di concessione dell’utilizzo del Marchio.
2. La Commissione si intende regolarmente riunita se è presente, all’inizio dei lavori, la maggioranza dei suoi membri.
3- Ordine del giorno
– Il presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni;
– In caso di urgenza, il presidente può fare esaminare anche argomenti non iscritti all’ordine del giorno;
4 – Deliberazioni
– Tutti i membri della Commissione hanno funzione deliberante;
– Gli eventuali esperti di cui di cui al successivo articolo hanno esclusivamente funzioni di consultazione;
– Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza.

 

porcini

Articolo 7 – Apporto specialistico di esperti

1.Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti, interpellati all’occorrenza,
in base alla natura delle questioni trattate.
Tali soggetti avranno il compito di:
– formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione;
– fornire indicazioni sul packaging dei prodotti/merci e indicazioni grafiche sulle dimensioni e sull’apposizione del marchio
nei servizi.