PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
Articolo 8 – Rilascio e durata della concessione
1. L’accesso all’uso del marchio, concesso dalla Commissione di gestione, avviene secondo il seguente iter procedurale:
• presentazione della domanda di concessione dell’uso del marchio con relativa documentazione da parte del
richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d’accesso necessari;
• realizzazione dell’istruttoria da parte della Commissione, della domanda presentata tramite verifica della
documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
• eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;
• espressione della valutazione circa l’idoneità amministrativa del richiedente;
• Decreto di concessione all’uso del marchio da parte del Presidente dell’Ente Parco;
• stipula di apposita convenzione tra il beneficiario del marchio e l’Ente Parco, per la disciplina dell’uso del marchio
stesso.
2.La durata della concessione d’uso del marchio è stabilita in anni tre dalla data di stipula della Convenzione ed è rinnovabile
dietro specifica richiesta da presentare alla Commissione. Nelle more dell’espletamento dell’iter procedurale per la
riconferma della concessione;
3.In caso di recesso da parte del beneficiario del marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all’Ente Parco. L’Ente
non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario, quest’ultimo è altresì tenuto ad
eliminare a sue spese ogni riferimento al marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario.
Articolo 9 – Patrocini
In occasione di convegni, iniziative eno-gastronomiche culturali, spettacoli ed attività svolte da Enti o Associazioni del
territorio, compatibilmente con le finalità del Parco, può essere concesso il patrocinio gratuito sotto forma di uso del
marchio, purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.
Articolo 10 – Attività di promozione ed informazione
Il Parco pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio marchio,
fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente Regolamento.
Articolo 11 – Convenzione
1.Le imprese sottoscrivono con l’Ente Parco una convenzione, della durata di anni tre, da cui risulta:
– l’impegno a comunicare all’Ente Parco l’eventuale perdita dei requisiti;
– l’impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli inviati dall’Ente Parco nelle modalità che questa riterrà opportuno;
– al momento della stipula della convenzione le imprese dovranno versare la quota annua di euro 300 che servirà alla
contribuzione delle spese connesse alla concessione del Marchio e alle relative procedure di verifica e di controllo;
Articolo 12 – Sorveglianza e controllo
1.A garanzia del corretto impiego del marchio, l’Ente Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al
presente regolamento dei prodotti e/o dei processi dando mandato alla Commissione di procedere in conformità per quanto
di competenza.
2.I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla
normativa vigente.
3.La Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul
rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati
senza alcun preavviso.
4.Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l’impresa autocertifica all’atto della presentazione della
domanda di concessione d’uso del marchio e tutti gli impegni che l’impresa prende nei confronti dell’Ente Parco Regionale
del Partenio in relazione all’uso del marchio.
Articolo 13 – Segnalazione di violazioni
1.Qualora la Commissione constati che un’impresa iscritta al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente
Regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2.Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri dell’Ente Parco, da
parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori/erogatori di servizio coinvolti, da parte degli
organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.
3.Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o
quantitative misurabili.
4.La Commissione si riserva di informare nei modi ritenuti più opportuni i consumatori.
Articolo 14 – Organi di controllo
1.La Commissione si potrà avvalere, per l’effettuazione dei controlli, della collaborazione di enti di certificazione con i quali
stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento. Gli enti di certificazione coinvolti
dovranno:
– effettuare i controlli su richiesta della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell’impresa degli specifici
requisiti;
– redigere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari ed inviare tali
documenti alla Commissione.
2.Annualmente o in caso di necessità, la Commissione decide nuove nomine, integrazioni e/o sostituzioni e redige un elenco
degli organismi eventualmente incaricati di effettuare il controllo sulla base delle diverse tipologie. Tale elenco viene inviato,
all’atto dell’emissione e/o della modifica, a tutte le imprese iscritte nel Registro.
3.Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche grafiche allegate al provvedimento di
concessione del marchio.
4.Nell’ambito dei controlli si provvederà all’eventuale segnalazione anche agli organi competenti per le irregolarità rilevate.
5.L’utilizzo del marchio attesta la conformità delle produzioni al presente regolamento.
SANZIONI
Articolo 15 – Uso non autorizzato del marchio
1.Eventuali abusi nell’uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell’apposito registro saranno perseguiti a norma di
legge;
2.Nel caso in cui, in un’azienda cui sia stato concesso l’uso del marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo,
l’imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell’illecito, specificate nei commi seguenti;
3. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le
azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:
– mancato rispetto delle indicazioni fissate dall’Ente Parco in merito all’utilizzazione del marchio nell’ambito commerciale;
– false documentazioni predisposte nell’ambito delle attività di autocontrollo previste all’interno del presente Regolamento;
– false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d’uso del marchio.
4.La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista nei casi seguenti:
– al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno
determinato la sospensione stessa;
– l’azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di
tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all’interno del
medesimo comma;
– l’azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
– pubblicità ingannevole;
– mancato rispetto della normativa;
– frode;
– uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
– ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell’ambito del presente regolamento d’uso.
5) Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento l’Ente Parco
potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli
eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all’immagine dell’Ente.
Articolo 16 – Controversie
In caso di controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Avellino.
Articolo 17 – Norma transitoria
1.L’Ente Parco si riserva di selezionare, a suo giudizio insindacabile, aziende o soggetti particolarmente significativi per
tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell’uso del
marchio, secondo la logica e le modalità prescritte dal presente Regolamento, al fine di verificare la validità della strada
intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.
Tutti i risultati ottenuti dall’applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune azioni di comunicazione. Successivamente si procederà all’approvazione di specifici Disciplinari.
Allegato n.2
Elenco Classi Merceologiche per le quali è possibile richiedere la concessione del marchio collettivo “QUALITÀ PARTENIO”
Classe 32
Birre;
acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche;
bevande a base di frutta e succhi di frutta;
sciroppi e altri preparati per fare bevande.
Classe 33
bevande alcoliche.
Classe 41
Educazione;
formazione;
divertimento;
attività sportive e culturali.
Classe 43
Servizi di ristorazione (alimentazione);
alloggi temporanei.
Classe 44
servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Classe 21
Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina;
vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione);
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
Classe 26
Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci
Classe 29
Carne, pesce, pollame e selvaggina;
estratti di carne;
frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti;
gelatine, marmellate, composte;
latte e prodotti derivati dal latte;
olii e grassi commestibili.
Classe 30
pane, pasticceria e confetteria;
zucchero, miele, sciroppo di melassa.
Classe 31
Granaglie e prodotti agricoli, orticoli e forestali, non compresi in altre classi
frutta e ortaggi freschi.